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Sez. L, Sentenza n. 2738 del 05/05/1984 (Rv. 434785 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO TRA FORZE ARMATE DELLE POTENZE DEL PATTO ATLANTICO E PERSONALE CIVILE DELLO STATO OSPITANTE - NORMATIVA PROPRIA DI QUEST'ULTIMO - APPLICABILITÀ - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO E TUTELA REALE DEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI - VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - AMMISSIBILITÀ - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI LAVORATORI LICENZIATI EX LEGGI N. 98 DEL 1971 E N. 596 DEL 1979 - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434785-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO TRA FORZE ARMATE DELLE POTENZE DEL PATTO ATLANTICO E PERSONALE CIVILE DELLO STATO OSPITANTE - NORMATIVA PROPRIA DI QUEST'ULTIMO - APPLICABILITÀ - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO E TUTELA REALE DEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI - VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - AMMISSIBILITÀ - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI LAVORATORI LICENZIATI EX LEGGI N. 98 DEL 1971 E N. 596 DEL 1979 - LIMITI.*

Seppure i rapporti di lavoro svoltisi in Italia tra cittadini italiani ed uno stato estero membro del patto Atlantico sono regolati dalla legge italiana in virtù della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1335), sullo statuto delle forze armate delle potenze del patto Atlantico dislocate nel territorio di uno stato alleato, per cui detti stati sono soggetti, nella disciplina dei rapporti di lavoro con il personale civile dello stato ospitante, alla normativa propria di questo, tuttavia per i rapporti suindicati non opera la disciplina del licenziamento collettivo, né la tutela "reale" del posto di lavoro, attesa la natura non imprenditoriale del datore di lavoro, perseguente, anche nelle attività logistico-amministrative di supporto, finalità non produttive ed economiche a carattere lucrativo, bensì correlate agli scopi tipici dell'organizzazione difensiva regolata dal predetto patto. Pertanto, per i rapporti in questione, nel caso di pluralità di licenziamenti, la relativa legittimità va valutata soltanto alla stregua dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, richiedente la giusta causa o il giustificato motivo obbiettivo di recesso del datore di lavoro privato, anche non imprenditore, che occupi più di trentacinque dipendenti, salva l'applicazione in favore dei dipendenti licenziati, ricorrendone i presupposti, delle provvidenze di cui alle leggi 9 marzo 1971 n. 98 e 23 novembre 1979 n. 596 (assunzione presso le amministrazioni statali italiane e concessione, durante le more di tale inquadramento, della cassa integrazione guadagni). (V 7100/83, mass n 431719).*

Riferimenti normativi: Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 09/03/1971 num. 98, Legge 23/11/1979 num. 596

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)