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Sez. 3, Sentenza n. 14456 del 06/02/2003 Ud. (dep. 28/03/2003) Rv. 224245 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Abrogazione dell'art.2 della legge n.50 del 1994 - Introduzione dell'art. 291 bis d.p.r. n.43 del 1973, ad opera dell'art.1, comma 1, lett. a) l. n.92 del 2001 - Applicabilità dell'art.2, comma 3, cod. pen. - Trattamento sanzionatorio più favorevole - Normativa previgente.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224245-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

- In virtù dell'abrogazione, (ad opera dell'art.7, comma 3, della legge 19 marzo 2001, n.92), dell'art.2 della legge n.50 del 1994 - il quale prevedeva come reato l'introduzione, la detenzione e la messa in vendita in misura superiore ai 15 Kg di tabacco lavorato estero, costituente una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante del reato di contrabbando di cui all'art.282 d.p.r. n.43 del 1973; - e dell'introduzione, ex art.1, comma 1, lett. a) l. n.92 del 2001 nel testo del d.p.r. n.43 del 1973, dell'art.291 bis, che sanziona le condotte di contrabbando di t.l.e. aventi ad oggetto quantitativi superiori a Kg 10 con la multa e la reclusione, si è determinata una successione di norme meramente modificativa. Ne consegue l'applicabilità, per i fatti di reato commessi anteriormente alla vigenza della nuova normativa, del trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa previgente in quanto più favorevole ex art.2, comma 3, cod. pen.

Riferimenti normativi: Legge 23/01/1973 num. 43 art. 291 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2, Legge 19/03/2001 num. 92 art. 7 com. 3, Legge 19/03/2001 num. 92 art. 1 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)