Sez. 1, Sentenza n. 35192 del 16/10/2002 Ud. (dep. 21/10/2002) Rv. 222325 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Abrogazione dell'art. 2 della legge n. 50 del 1994 - Conseguente abolizione dell'ipotesi di contrabbando di T.L.E. da esso prevista - Esclusione - Ragione.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
L'abrogazione dell'art. 2 della legge n. 50 del 1994 - che prevedeva come reato l'introduzione, la detenzione e la messa in vendita nel territorio dello Stato di T.L.E. di contrabbando in misura superiore ai 15 kg. - espressamente disposta dall'art. 7, comma 3, della legge 19 marzo 2001 n. 92, non ha comportato l'abolizione di detta figura criminosa, in quanto la medesima legge ha inserito nel D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) l'art. 291-bis che riproduce proprio il paradigma della condotta giĆ punita.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2, Legge 19/03/2001 num. 92 art. 7 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)