Sez. 3, Sentenza n. 3040 del 05/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999) Rv. 215735 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Tabacco lavorato estero - Richiamo delle sanzioni previste dal testo unico n. 43 del 1973 - Continuazione fra reati - Sanzioni applicabili - Reclusione e multa.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero, l'art. 2 della legge 18 gennaio 1994 n.50 con l'inciso "ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", ha voluto che alle violazioni delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo fossero applicati congiuntamente i due sistemi sanzionatori e quindi sia la reclusione prevista dal citato art. 2 sia la multa prevista dall'art. 282 e segg. d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43. Ed invero la pena pecuniaria si applica in forza del citato articolo 2, che la dispone autonomamente mediante il richiamo alle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, e non già in virtù dell'art. 282 e segg. del d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43. Ne consegue che la pena pecuniaria non può essere pretermessa nemmeno nel caso in cui si applichi il regime della continuazione ed il reato più grave venga individuato in quello previsto dal d.p.r. n. 43 del 1973; in tal caso la pena base sulla quale deve essere effettuato l'aumento per la continuazione deve comprendere, in virtù del richiamo operato con il suddetto inciso, sia la reclusione che la multa.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)