Sez. 3, Sentenza n. 12320 del 20/02/2001 Cc. (dep. 28/03/2001) Rv. 219422 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Tabacco lavorato estero - Reato di cui all'art. 2 l. n. 50 del 1994 - Richiamo delle sanzioni previste dal d.p.r. n. 43 del 1973 - Continuazione fra i reati - Sanzioni applicabili - Individuazione.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero l'art. 2, comma 1, della legge 18 gennaio 1994 n. 50, che configura come reato la condotta di chi introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chilogrammi, con la espressione "ferme restando le sanzioni previste dal d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 (disposizioni in materia doganale)non intende aggiungere alla sanzione detentiva prevista anche quella pecuniaria di cui al d. p.r. n. 43. Ne consegue che qualora il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero e quello concorrente di contrabbando doganale siano unificati per effetto della continuazione, va applicata la sola pena della reclusione prevista per il primo (aumentata ex art. 81 c.p.), e non anche la multa prevista dagli artt. 282 e segg. del d.p.r. citato per il reato concorrente.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)