Sez. 3, Sentenza n. 41461 del 15/10/2002 Ud. (dep. 11/12/2002) Rv. 222979 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Reato di cui all'art.2 della l. n. 50 del 1994 - Richiamo delle sanzioni previste dal'art. 282 ss D.P.R. n.43 del 1973 - Concorso formale - Reato continuato - Sanzioni applicabili.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero, nella previsione Di cui all'art.2 della legge n.50 del 1994 - concernente l'ipotesi della introduzione, acquisto o detenzione nello Stato di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chili che costituisce ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante di quella prevista dall'art.282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 (contrabbando doganale), con la quale può concorrere ai sensi dell'art.81 cod. pen. -, l'espressione "ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia doganale" non deve essere intesa nel senso che tali sanzioni debbano essere comunque applicate. Qualora, infatti, entrambi i reati concorrano ai sensi dell'art.81 c.p. deve applicarsi solo la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, cioè la pena della reclusione prevista per l'art. 2 l. n. 50 del 1994, aumentata ex art.81 cod. pen., e non anche la multa prevista dagli art.282 ss del D.P.R. n.43 del 1973. (Segnalazione di contrasto, 5 ottobre 2001, n. 53).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., Legge 18/01/1994 num. 50 art. 2, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)