Sez. 5, Sentenza n. 2892 del 06/02/2009 (Rv. 606650 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Vendita di terreno edificabile - Riserva di alcune aree dell'immobile realizzando - Diritto di superficie in favore del venditore - Costituzione - Conseguenze - Imposta di registro - Applicazione ad entrambi i negozi - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE
La clausola, inserita in un contratto di vendita di un fondo edificabile, in virtù della quale il venditore dichiari di "riservarsi" la proprietà di alcune aree del fabbricato che l'acquirente vi costruirà, non comporta una delimitazione dell'oggetto della vendita, ma la costituzione di un diritto di superficie in favore del venditore, con la conseguenza che l'imposta di registro va applicata per ciascuno dei due diversi negozi (vendita e costituzione del diritto di superficie) simultaneamente stipulati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)