Sez. 2, Sentenza n. 1534 del 21/02/1985 (Rv. 439530 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VIOLAZIONE - CARATTERE PERMANENTE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VIOLAZIONE - CARATTERE PERMANENTE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
La violazione delle norme edilizie sull'altezza dei fabbricati costituisce un illecito permanente, trattandosi di attività perdurante nel tempo e comportante la compromissione ininterrotta del diritto altrui, che comporta il persistere del danno fino a che l'opera abusiva non sia ridotta nei limiti consentiti, con la conseguenza - che la decorrenza del termine di prescrizione non si verifica dall'ultimazione dell'opera bensì si rinnova di momento in momento, avendo inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al corrispondente diritto al risarcimento del danno. (V 685/82, mass n 418475; (V 1624/80, mass n 405218; (V 705/72, mass n 356814).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)