Sez. 2, Sentenza n. 594 del 30/01/1990 (Rv. 465051 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - ILLECITO PERMANENTE - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - ILLECITO PERMANENTE - CONSEGUENZE.*
L'esecuzione di una costruzione in violazione di norme di edilizia dà luogo ad un illecito permanente con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non decorre dalla data di realizzazione della costruzione ma da quella di cessazione della permanenza e cioè dal momento in cui la costruzione viene demolita, ovvero dal momento in cui essa viene resa legittima mediante rinuncia dell'amministrazione, che irroghi una sanzione pecuniaria, ad ordinarne la demolizione, ovvero ancora dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto reale di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova. (V 1534/85, mass n 439530; (V 685/82, mass n 418475; (Conf 1624/80, mass n 405217; (Conf 1624/80, mass n 405218).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)