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Sez. 3, Sentenza n. 1624 del 11/03/1980 (Rv. 405218 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VIOLAZIONE - IN GENERE - ILLECITO PERMANENTE - CONFIGURABILITA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405218-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE - VIOLAZIONE - IN GENERE - ILLECITO PERMANENTE - CONFIGURABILITA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - CONDIZIONI.*

L'esecuzione di una costruzione in violazione di norme di edilizia che impongono limiti di altezza da luogo ad un illecito permanente, non gia istantaneo con effetti permanenti, giacche il comportamento contra ius, causativo dell'evento dannoso, consiste non soltanto nell'attivita di costruzione dell'edificio, la quale cessa con il compimento di questo, ma anche nella successiva omessa riduzione dell'edificio medesimo entro il limite massimo di altezza. Tale permanenza cessa quando il sindaco abbia ordinato e fatto eseguire la riduzione del fabbricato entro il limite consentito o quando la stessa autorita abbia, invece, applicato la cosiddetta sanzione amministrativa. (Conf 705/72, mass n 356814; (contra 2547/73, mass n 360004).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)