diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 705 del 11/03/1972 (Rv. 356814 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - FATTO ILLECITO PERMANENTE - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI TRA LE COSTRUZIONI - DIRITTO AL RISARCIMENTO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356814-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - FATTO ILLECITO PERMANENTE - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI TRA LE COSTRUZIONI - DIRITTO AL RISARCIMENTO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*

Nell'ipotesi di fatto illecito di carattere permanente, quale deve ritenersi la violazione delle norme sulla distanza nelle costruzioni, la decorrenza del termine di prescrizione si rinnova di momento in momento, e cioe ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto gia verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento. (V 3998'69, mass n 344475).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)