Sez. 1, Sentenza n. 6613 del 17/01/2008 Cc. (dep. 12/02/2008) Rv. 239358 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Elementi di prova sufficienti - Indicazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione, nei confronti di un determinato soggetto, di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia), è legittimo valersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sempre che gli indizi non abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., e rappresentino comunque elementi certi, dai quali legittimamente desumere l'appartenenza del soggetto a un'associazione di tipo mafioso e, quindi, la sua pericolosità.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)