Sez. 6, Sentenza n. 921 del 11/11/2014 Cc. (dep. 12/01/2015) Rv. 261842 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Indizi di appartenenza al sodalizio mafioso - Utilizzazione di sentenze di assoluzione ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - Valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei giudizi penali - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice può utilizzare le sentenze pronunciate nei confronti del proposto che sia stato assolto con la formula dell'insufficienza o contraddittorietà della prova, ma in tal caso la verifica dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi di appartenenza al sodalizio mafioso deve essere condotta sulle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale e sulle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso dai giudici di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, nel valutare il compendio probatorio oggetto della decisione assolutoria ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa, ha posto a fondamento del giudizio di pericolosità di circostanze fattuali indicative dell'esistenza di legami qualificati intrattenuti dal proposto con diversi esponenti di "famiglie" mafiose, finalizzati al reinvestimento di denaro di provenienza illecita).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)