Sez. L, Sentenza n. 7220 del 05/09/1987 (Rv. 455335 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - RAPPORTI OBBLIGATORI SORTI IN CAPO AI DISCIOLTI ENTI MUTUALISTICI E NON ESAURITISI NÈ IN REGIME DI COMMISSARIAMENTO NÈ IN REGIME DI GESTIONE LIQUIDATORIA - SUBENTRO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI - RESPONSABILITÀ DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (REVOCA DA PARTE DELL'INAM DELL'INCARICO PROFESSIONALE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ E DOMANDA DI RISARCIMENTO).*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - RAPPORTI OBBLIGATORI SORTI IN CAPO AI DISCIOLTI ENTI MUTUALISTICI E NON ESAURITISI NÈ IN REGIME DI COMMISSARIAMENTO NÈ IN REGIME DI GESTIONE LIQUIDATORIA - SUBENTRO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI - RESPONSABILITÀ DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (REVOCA DA PARTE DELL'INAM DELL'INCARICO PROFESSIONALE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ E DOMANDA DI RISARCIMENTO).*
Le unità sanitarie locali - la cui Costituzione ha comportato la fine del regime di temporanea amministrazione del servizio di assistenza sanitaria - sono divenute titolari di tutti i rapporti giuridici sorti in capo ai disciolti enti mutualistici e non esauritisi né in regime di commissariamento né in regime di gestione liquidatoria affidata allo speciale ufficio del ministero del tesoro e, pertanto, debbono rispondere delle obbligazioni sorte a carico degli enti predetti, senza che - pure anteriormente alla Costituzione delle dette unità - possano, comunque, essere considerate responsabili le regioni, ancorché titolari di un potere di indirizzo e di programmazione dell'assistenza sanitaria e di funzioni di coordinamento e di controllo di tale materia nell'ambito regionale. (principio affermato in relazione ad un giudizio promosso - nel marzo 1981 - da un medico ambulatoriale nei confronti dell'i.N.A.M. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'incarico professionale ed il risarcimento dei danni). (V 2953/87, mass n 452058; (V 7090/86, mass n 449173; (V 6354/86, mass n 448555; (V 6057/86, mass n 448378; (V 5292/86, mass n 447864; (V 4614/86, mass n 447340; (V 2855/86, mass n 445894; (V 787/86, mass n 443333).*
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 12 bis, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 1 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 2, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77, Decreto Legge 01/07/1980 num. 285 art. 1, Legge 08/08/1980 num. 441 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)