Sez. 3, Sentenza n. 5378 del 06/10/1988 (Rv. 460018 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI NOTIFICAZIONE - LEGITTIMAZIONE - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE ESEGUITA AD ISTANZA DI PERSONA NON RAPPRESENTANTE DELLA PARTE - INESISTENZA - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI NOTIFICAZIONE - LEGITTIMAZIONE - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE ESEGUITA AD ISTANZA DI PERSONA NON RAPPRESENTANTE DELLA PARTE - INESISTENZA - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nella notificazione che è un atto processuale composito, con l'atto di impulso (od "istanza" ex art. 137 cod. proc. civ.) la parte interessata pone in essere la condizione necessaria per lo svolgimento delle ulteriori fasi del processo notificatorio, sicché qualora detta istanza provenga da un soggetto diverso dalla detta parte o dal suo difensore munito di mandato, il vizio d'origine del procedimento non è inquadrabile nell'ambito di previsione dell'art. 160 cod. proc. civ. riguardante la nullità della notificazione con riguardo alla fase terminale della consegna dell'atto ma comporta l'inesistenza della notificazione con conseguente insuscettibilità di sanatoria, non essendo la notificazione stessa riferibile in alcun modo alla parte legittimata a presentare l'istanza. (V 4292/81, mass n 414977; (V 2614/81, mass n 413387; (Conf 407/85, mass n 438623; (Conf 1/79, mass n 396004).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)