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Sez. 3, Sentenza n. 5169 del 23/03/1983 Ud. (dep. 02/06/1983) Rv. 159337 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTI DICHIARABILI IN DECISIONE CAMERALE - INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159337-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTI DICHIARABILI IN DECISIONE CAMERALE - INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONE.*

Non deve pronunciarsi condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nel caso in cui l'inammissibilità del ricorso, dichiarato in pubblica udienza, avrebbe dovuto essere rilevata e dichiarata in camera di consiglio quando, essendo unico il ricorrente, non sussiste alcuna possibilità di verificazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione. (Conf mass n 155987; (Conf mass n 149465; (Conf mass n 153005; (Conf mass n 151892 e ivi citate; (contra mass n 157052).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)