Sez. 4, Sentenza n. 576 del 13/12/1982 Ud. (dep. 25/01/1983) Rv. 157052 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - POSSIBILITÀ DI DECLARATORIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - SENTENZA DIBATTIMENTALE CHE DICHIARI L'INAMMISSIBILITÀ - APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - POSSIBILITÀ DI DECLARATORIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - SENTENZA DIBATTIMENTALE CHE DICHIARI L'INAMMISSIBILITÀ - APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA.*
La sentenza della Corte di Cassazione, che dichiara inammissibile il ricorso, deve pronunciare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende anche nel caso in cui l'inammissibilità avrebbe potuto essere rilevata e dichiarata in camera di consiglio; va infatti considerata preminente la volontà del legislatore, quale si evince dal disposto dell'art. 549 cod. proc. pen., che fa discendere automaticamente dalla pronuncia di sentenza dibattimentale il conseguente Onere della sanzione pecuniaria. (contra 900001 contrasto già segnalato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)