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Sez. 3, Sentenza n. 6846 del 21/11/1986 (Rv. 448954 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - ALIENAZIONE DEL FONDO AD UN TERZO - ESPERIBILITÀ DEL RISCATTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448954-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - ALIENAZIONE DEL FONDO AD UN TERZO - ESPERIBILITÀ DEL RISCATTO - CONSEGUENZE.*

La vendita del fondo effettuata dal proprietario a terzi in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte dell'avente diritto che ha esercitato la prelazione agraria, pur non costituendo una delle ipotesi previste dal legislatore per l'operatività del diritto di riscatto, deve equipararsi ad esse e considerarsi, quindi, presupposto idoneo all'applicazione del riscatto stesso, con la conseguenza che, a norma della legge n. 2 del 1979, il termine per il pagamento del prezzo, ove sorga contestazione, comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che tale diritto riconosca. Nè assume rilievo la mancata trascrizione dell'atto di compravendita con il terzo, non incidendo la trascrizione sull'efficacia traslativa dell'atto e sulla possibilità conseguente, per il prelazionario pretermesso, di agire per il retratto. (Conf 5950/84, mass n 437613; (Conf 2822/83, mass n 427739; (Conf 3653/80, mass n 407518 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)