Sez. L, Sentenza n. 6517 del 30/11/1982 (Rv. 424150 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE ININTERROTTA DEL RAPPORTO NELLA FASE DEL MUTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE ED ACCORDO TRA CEDENTE E PRESTATORE D'OPERA - PRESUNZIONE DI LICENZIAMENTO FITTIZIO E FRAUDOLENTO E DI ACCORDO SIMULATO E INVALIDO - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - INOSSERVANZA - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE ININTERROTTA DEL RAPPORTO NELLA FASE DEL MUTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE ED ACCORDO TRA CEDENTE E PRESTATORE D'OPERA - PRESUNZIONE DI LICENZIAMENTO FITTIZIO E FRAUDOLENTO E DI ACCORDO SIMULATO E INVALIDO - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - INOSSERVANZA - EFFETTI.*
Qualora il rapporto di lavoro continui ininterrottamente di fatto nella fase del mutamento del datore di lavoro per il trasferimento dell'azienda, rimanendo inalterate l'obiettiva attività dell'impresa e le finalità perseguite, il licenziamento del lavoratore, seguito dalla sua immediata riassunzione, e l'apparente accordo tra l'imprenditore cedente ed il prestatore d'opera circa la risoluzione del rapporto devono essere valutate con legittimo sospetto e deve presumersi fittiziamente e fraudolentemente intimato il licenziamento e simulato ed invalido l'accordo, con la conseguenza che se il datore di lavoro non prova in modo rigoroso la sussistenza di una disdetta con i requisiti richiesti dalla legge e l'assenza di qualsiasi suo intento fraudolento, l'originario contratto di lavoro vincola il cessionario dell'azienda ex art. 2112 cod. civ. ed il rapporto di lavoro rimane unico e continuo. (V 52/82, mass n 417736; (V 610/79, mass n 396755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)