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Sez. L, Sentenza n. 4132 del 14/07/1984 (Rv. 436088 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE E SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - CARATTERE FITTIZIO E FRAUDOLENTO - PRESUNZIONE - CONSEGUENZE - VINCOLATIVITÀ DELL'ORIGINARIO CONTRATTO NEI CONFRONTI DEL CESSIONARIO DELL'AZIENDA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436088-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE E SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - CARATTERE FITTIZIO E FRAUDOLENTO - PRESUNZIONE - CONSEGUENZE - VINCOLATIVITÀ DELL'ORIGINARIO CONTRATTO NEI CONFRONTI DEL CESSIONARIO DELL'AZIENDA - NECESSITÀ.*

In tema di trasferimento di azienda, qualora il rapporto di lavoro sia di fatto proseguito con il nuovo titolare, il licenziamento del lavoratore, seguito dalla sua immediata riassunzione e l'apparente accordo fra questi ed il datore di lavoro cedente circa la risoluzione del rapporto, devono essere valutati con legittimo sospetto e se ne deve presumere il carattere fittizio e fraudolento, con la conseguenza che, se il datore di lavoro non prova in modo rigoroso (al qual fine non è sufficiente la mera circostanza che il lavoratore abbia accettato sempre riserve le somme corrispostegli a titolo di indennità di anzianità la sussistenza di una disdetta con i requisiti richiesti dalla legge e l'assenza di qualsiasi intento fraudolento, l'originario contratto vincola il cessionario dell'azienda ex art. 2112 cod. civ. ed il rapporto di lavoro rimane unico e continuo. (V 6517/82, mass n 424150; (V 52/82, mass n 417736; (V 610/79, mass n 396755).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)