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Sez. 5 - , Sentenza n. 8421 del 23/01/2019 Ud. (dep. 26/02/2019) Rv. 275620 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. - Ambito di operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275620-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE

In tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito e affermato l'applicabilità dell'art. 598 cod. pen. al ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali, considerato che il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)