Sez. L, Sentenza n. 911 del 02/02/1996 (Rv. 495686 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa - Sufficienza - Errore sulla liceità del fatto - Rilevanza come causa della responsabilità - Condizione - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito - Limiti -.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
Poiché ai sensi dell'art 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità del fatto(anche derivante da una situazione di psicologica ignoranza del precetto, secondo il principio enunciato in materia penale dalla sentenza costituzionale n. 363 del 1988)comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità -al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni-solo quando risulti incolpevole e cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, salvo il controllo in sede di legittimità sotto l'aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione. 1
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)