Sez. 3, Sentenza n. 37817 del 12/06/2013 Ud. (dep. 16/09/2013) Rv. 256531 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA | Nomina - Formalità - Mancato rispetto - Conseguenze - Omesso avviso al difensore - Violazione dei diritti di difesa - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA
L'obbligo per l'ufficio giudiziario di procedere agli avvisi al difensore sorge solo in presenza di nomina effettuata secondo le forme previste dall'art.96 del codice di rito. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che l'assenza di avvisi e comunicazioni al difensore irritualmente nominato non comporta alcuna nullità, ferma restando la possibilità per il nuovo difensore di esercitare il proprio mandato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)