Sez. 6, Sentenza n. 54041 del 07/11/2017 Ud. (dep. 30/11/2017) Rv. 271715 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA | Nomina del difensore di fiducia - Omesso rispetto delle formalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen. - Validità - Condizioni - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA
È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia". (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la nomina fosse inequivocabilmente desumile dal fatto che il difensore aveva assistito l'indagato all'atto della redazione del verbale di identificazione, nel quale veniva indicato anche quale domiciliatario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)