Sez. 5, Sentenza n. 9429 del 17/05/1996 Ud. (dep. 06/11/1996) Rv. 205919 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA | Nomina - Prospettazione di carattere "pubblico" - Oneri gravanti sull'ufficio giudiziario - Forma "ad substantiam" - Prospettazione di carattere "privatistico" - Diritto soggettivo alla difesa - Forma "ad probationem tantum".
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA
Il legislatore richiede una forma determinata per la nomina e la sostituzione del difensore per assicurare, in concreto, l'assistenza difensiva, indefettibile nel processo dialogico come corollario del principio del contraddittorio e espressione del più generale diritto costituzionale alla inviolabilità della difesa. La norma ha, invero, una duplice prospettazione, una pubblica ed una privata. Una relativa agli oneri ed obblighi che incidono sul giudice e sull'ufficio giudiziario e che sono strumentali alla determinazione del soggetto titolare del diritto all'intervento nel processo attraverso gli avvisi e le notifiche. L'altra che attiene al patrocinio in sè, alla parte che ha diritto di intervenire e difendersi. Nella prima prospettazione, la forma è richiesta dalla norma "ad substantiam", nel senso che non sorge mai l'obbligo di notifica e di avviso nei confronti del difensore nominato senza il rispetto delle forme prescritte. La parte, infatti, non potrà mai eccepire la nullità, per violazione del diritto di difesa, per il mancato avviso, propedeutico all'intervento del difensore, a soggetto designato con forme diverse da quelle imposte dalla legge. Sotto tale profilo ed in tale ambito, l'atto prescritto non ammette equipollenti. Nella seconda prospettazione, invece, la forma è richiesta "ad probationem tantum" e l'atto di nomina e sostituzione può essere desunto, per "facta concludentia", in quanto viene in considerazione, non l'obbligo di notifica e di avviso gravante sull'ufficio, ma il diritto soggettivo alla difesa. In questo ambito, la sostanza prevale sulla forma per "il favor difensionis" che ispira tutta l'organica normativa relativa alla difesa sia dell'imputato sia delle altre parti private. In conseguenza, se è vero che la forma prescritta per la nomina del difensore e per la designazione del sostituto è volta a garantire la provenienza dell'atto dall'interessato, è anche vero che, per la finalità perseguita, la provenienza può essere desunta da dati concludenti che individuano il soggetto legittimato ad intervenire nel processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)