Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 18/02/2020 Cc. (dep. 02/04/2020) Rv. 278815 - 02
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA | Nomina del difensore di fiducia - Omesso rispetto delle formalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen. - Validità - Condizioni - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA
È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nomina fosse inequivocabilmente desumile dal fatto che nel verbale relativo alla notificazione dell'ordine di carcerazione all'interessato e da questo sottoscritto si dava atto dell'avvenuta comunicazione telefonica dell'arresto ai due difensori di fiducia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)