Sez. 2, Sentenza n. 2413 del 26/06/1976 (Rv. 381194 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - COSTRUZIONE OGGETTO DI CONVENZIONE TRA PROPRIETARIO DEL SUOLO E COSTRUTTORE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - ACCESSIONE - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - COSTRUZIONE OGGETTO DI CONVENZIONE TRA PROPRIETARIO DEL SUOLO E COSTRUTTORE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - ACCESSIONE - ESCLUSIONE.*
La regola dell'accessione di cui all'art 934 cod civ non ha carattere di assolutezza, ma e limitata alle sole ipotesi in cui non risulti dal titolo o dalla legge che l'opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene ad un soggetto diverso dal proprietario di questo. Pertanto, nell'ipotesi in cui la costruzione sia stata oggetto di espressa convenzione tra il proprietario del suolo e il costruttore, il giudice del merito non puo ritenere senz'altro avverata l'accessione se non abbia prima esaminato il contenuto di tale convenzione al fine di escludere che tra le parti si fosse inteso costituire, quanto meno, una concessione ad aedificandum che, essendo un rapporto ad effetti meramente obbligatori, puo trovare la sua fonte e disciplina anche in un contratto atipico, non soggetto a requisiti di Forma e di pubblicita. (V 266/72, mass n 356090; (V 233/68, mass n 331130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)