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Sez. 5, Sentenza n. 15764 del 26/02/2009 Cc. (dep. 15/04/2009) Rv. 244636 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Causa di ricusazione sorta o divenuta nota nel corso dell'udienza - Dichiarazione prima che l'udienza abbia termine - Impossibilità di osservanza del termine - Potere del giudice ricusato di sospensione dell'udienza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244636-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

La disposizione secondo cui la causa di ricusazione, sorta o divenuta nota durante l'udienza, deve essere proposta prima che l'udienza abbia termine, è osservata pur quando il giudice procedente, su richiesta delle parti, interrompe l'udienza per il tempo necessario al deposito dell'originale della dichiarazione di ricusazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)