Sez. 5, Sentenza n. 1709 del 09/04/1997 Cc. (dep. 23/05/1997) Rv. 208138 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Sentenza di condanna in primo grado confermata in appello - Preclusione - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
L'avvenuta condanna in primo grado e conferma in appello costituisce preclusione processuale alla rivalutazione della gravità degli indizi in sede di appello incidentale "de libertate". La situazione che si determina a seguito della sentenza di condanna è infatti diversa da quella conseguente alla emissione del decreto di citazione a giudizio (con riferimento al quale la corte costituzionale con sent. n. 71 del 7 marzo 1995 ha escluso l'effetto preclusivo) e il principio dell'autonomia del procedimento incidentale "de libertate" rispetto a quello principale non può essere interpretato rigidamente con il pericolo che vengano ad esistere due pronunce giurisdizionali sul tema della colpevolezza, l'una incidentale e di tipo prognostico, l'altra fondata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato, tra di loro contrastanti. La valutazione in sede di appello avverso il provvedimento restrittivo deve ritenersi preclusa quando intervenga una decisione che contiene una valutazione nel merito così incisiva da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)