Sez. 1, Sentenza n. 6625 del 18/12/1984 (Rv. 438169 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AZIONE DEL CURATORE PER OTTENERE L'ADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE DERIVANTE DA UN CONTRATTO STIPULATO TRA L'IMPRENDITORE, POI FALLITO, ED UN TERZO - POSIZIONE DEL CURATORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DA PARTE DEL TERZO - DOCUMENTI PROVENIENTI DAL FALLITO - VALORE PROBATORIO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AZIONE DEL CURATORE PER OTTENERE L'ADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE DERIVANTE DA UN CONTRATTO STIPULATO TRA L'IMPRENDITORE, POI FALLITO, ED UN TERZO - POSIZIONE DEL CURATORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DA PARTE DEL TERZO - DOCUMENTI PROVENIENTI DAL FALLITO - VALORE PROBATORIO.*
Il curatore del fallimento il quale agisca per ottenere lo adempimento di un'obbligazione facente carico ad un soggetto che abbia stipulato un contratto con l'imprenditore, successivamente dichiarato fallito, e che trovi in tale contratto la sua fonte, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostituzione del patrimonio originario del fallito, e cioè nella veste di terzo, ma esercita un'Azione trovata nel patrimonio del fallito medesimo, a tutela di un interesse a lui riconducibile direttamente, ponendosi nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito, quale sarebbe stata anche se il fallimento non fosse stato dichiarato, al fine di fare entrare nel suo patrimonio attività che gli competevano già prima della dichiarazione di fallimento e che sono indipendenti dal dissesto successivamente verificatosi. In tale ipotesi, pertanto, la controparte può opporre al curatore le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al fallito e le prove documentali da costui provenienti, senza i limiti derivanti dall'art. 2704 cod. civ.. (V 3657/84, mass n 435649; (Conf 5629/82, mass n 423401; (Conf 1835/78, mass n 391223; (Conf 3537/77, mass n 387128).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)