Sez. 1, Sentenza n. 249 del 03/02/1971 (Rv. 349696 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE EDIFICABILI - QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE EDIFICABILI - QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE.*
Lo stabilire se un fondo sia rustico od edificabile non implica la risoluzione di una questione di diritto, infatti, non esistendo norme giuridiche in base alle quali una siffatta discriminazione debba effettuarsì cioe norme che indichino i criteri di distinzione dei fondi rustici dalle aree fabbricabili e cosi consentano di identificare in base a regole astratte una categoria di fondi rispetto all'altra, la discriminazione va fatta caso per caso tenendo conto dello stato dei terreni. Tale indagine implica solo accertamenti di fatto e non importa di per se la risoluzione di questioni giuridiche, giacche con l'identificazione delle caratteristiche dei beni da valutare, operazione indubbiamente tecnica, e con il conseguente inquadramento nell'una o nella altra categoria resta senz'altro individuato il criterio di tassazione, sistema automatico ex art 1 della legge 20 ottobre 1954 n 1044, oppure metodo della stima diretta, e non residuano operazioni di carattere giuridico. (V 823'69, mass n 339155' 446'69, mass n 338515' 3026'68, mass n 335888' 2207'68, mass n 334415).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)