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Sez. 1, Sentenza n. 2519 del 09/04/1983 (Rv. 427380 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - ORDINANZE INTENDENTIZIE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427380-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - ORDINANZE INTENDENTIZIE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - AMMISSIBILITÀ.*

Un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza dell'intendente di finanza, prevista dall'art. 55 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, irrogante sanzione pecuniaria per violazione delle leggi finanziarie, può essere motivata anche per relationem, mediante richiamo del verbale di accertamento della trasgressione, poiché in tal modo il destinatario del provvedimento, che ha già avuto conoscenza dell'atto richiamato, è posto ugualmente nella condizione di conoscere i motivi per i quali l'atto è stato emanato. (V 3896/82, mass n 421846; (V 3094/81, mass n 413663; (V 3366/80, mass n 407160; (V 4547/79, mass n 401050).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)