Sez. L, Sentenza n. 16699 del 26/11/2002 (Rv. 558745 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Assunzione in tempi diversi di una pluralità di lavoratori - Assenza di autorizzazione dell'ufficio di collocamento - Applicabilità della disciplina della continuazione ex art. 8 della legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
In tema di sanzioni amministrative, qualora sia stata contestata una pluralità di violazioni della medesima norma di legge in materia di collocamento al lavoro (in particolare, assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio del lavoro e omessa comunicazione della cessazione del rapporto) compiute in tempi diversi, non è applicabile la disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 8 legge 24 novembre 1981 n. 689, atteso che questa si riferisce solo all'ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione (concorso formale), e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni (concorso materiale), pur se esecutive di un unico disegno, tanto più che l'art. 26 legge 28 febbraio 1987 n. 56 (che ha sostituito l'art. 27, comma secondo, legge 29 aprile 1949 n. 264), prevede per tale violazione una sanzione amministrativa pecuniaria correlata al numero dei lavoratori interessati, così dando luogo ad un precetto a struttura pluralistica che non consente l'applicazione del predetto art. 8, il quale al comma primo fa salva ogni diversa previsione di legge.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)