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Sez. 2, Sentenza n. 2966 del 22/11/1985 Ud. (dep. 16/04/1986) Rv. 172469 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVAMENTE INFLITTA E NON AI SINGOLI ELEMENTI CHE LA COMPONGONO E AI CALCOLI EFFETTUATI PER GIUNGERE AD ESSA - NEL REATO CONTINUATO RIFERIMENTO NON ALLA PENA BASE, MA A QUELLA DETERMINATA IN CONCRETO E IN VIA DEFINITIVA.*
Stato
decisa il 1985-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172469-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVAMENTE INFLITTA E NON AI SINGOLI ELEMENTI CHE LA COMPONGONO E AI CALCOLI EFFETTUATI PER GIUNGERE AD ESSA - NEL REATO CONTINUATO RIFERIMENTO NON ALLA PENA BASE, MA A QUELLA DETERMINATA IN CONCRETO E IN VIA DEFINITIVA.*

Il divieto della reformatio in peius di cui all'art. 515 terzo comma cod. proc. pen. concerne la pena complessivamente inflitta, ma non i singoli elementi che la compongono e i calcoli effettuati per giungere ad essa. Pertanto il giudice di appello nel caso di impugnazione del solo imputato non può travalicare il limite complessivo della pena già inflitta o modificarne in senso peggiorativo la specie rimanendo invece libero di proporzionare in maniera quantitativamente diversa le singole componenti in forza di una diversa valutazione della gravità dei fatti o di una non coincidente applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 69 cod. pen.. nel reato continuato il divieto va riferito non alla pena base, ma a quella determinata in concreto e in via definitiva e cioè dopo l'effettuazione del computo concernente gli aumenti e le eventuali diminuzioni. (Conf mass n 170933; (Conf mass n 169849; (Conf mass n 168106).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)