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Sez. 5, Sentenza n. 28005 del 25/11/2008 (Rv. 605889 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Enti di tipo associativo - Natura non commerciale delle attività svolte a favore degli associati - Presupposti dell'esenzione - Onere della prova - Spettanza all'associazione - Fattispecie in tema di consorzi rurali di vigilanza.
Stato
decisa il 2008-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605889-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

In tema di IRPEG, l'art. 111, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale esclude la natura commerciale delle attività svolte dagli enti associativi in favore dei propri associati e l'imponibilità delle somme da questi versate a titolo di quote associative, introduce una deroga alla disciplina generale fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo d.P.R., che assoggettano ad imposta tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: pertanto, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la natura commerciale dell'attività di vigilanza svolta da un consorzio rurale, pur essendo risultato che quest'ultimo aveva reso prestazioni in favore di soggetti diversi dai soci).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)