Sez. 3, Sentenza n. 44339 del 30/09/2015 Ud. (dep. 03/11/2015) Rv. 265050 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Ricovero in casa di cura e custodia - Applicazione "ex lege" - Esclusione - Necessità del previo accertamento della pericolosità sociale - Sussistenza - Possibilità` dell'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione - Irrilevanza.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
A seguito dell'abrogazione dell'art. 204 cod. pen. ad opera dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve quindi essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa alla misura di sicurezza, a nulla rilevando la possibilità di effettuare tale accertamento anche in sede di esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 204 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)