Sez. 3, Sentenza n. 38549 del 03/07/2015 Ud. (dep. 23/09/2015) Rv. 264663 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Libertà vigilata - Pericolosità sociale - Accertamento - Necessità.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
L'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata presuppone sempre il previo accertamento della pericolosità sociale del condannato anche in materia di violazioni doganali, in quanto l'art. 300 d.P.R. 23 gennaio 1947, n. 43 (secondo cui era sempre applicata la libertà vigilata, in caso di condanna per contrabbando alla pena della reclusione superiore ad un anno) deve ritenersi tacitamente abrogato dalla L. n. 663 del 1986, che ha espunto dall'ordinamento qualsiasi ipotesi di applicazione "automatica" delle misure di sicurezza (come attestato dall'espressa abrogazione dell'art. 204 cod. pen.).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 300, Legge 10/10/1986 num. 663 art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 204 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)