Sez. L, Sentenza n. 5414 del 04/06/1994 (Rv. 486874 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia | Diritto al trattamento economico di malattia durante il periodo di assenza dal lavoro per cure termali - Presupposto - Prescrizione del sanitario pubblico abilitato - Estremi - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia
Ai fini della sussistenza del diritto al trattamento economico di malattia spettante, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. e dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure idrotermali, è necessario che la prescrizione, rilasciata dal sanitario pubblico abilitato, contenga, oltre alla specificazione della patologia riscontrata al lavoratore, una, sia pur sintetica, motivazione relativa alla specifica idoneità terapeutica o riabilitativa delle cure prescritte ed alla particolare efficacia per scopi terapeutici (e non per finalità meramente preventiva) dell'indifferibile esecuzione delle cure stesse in periodo extraferiale, di talché sia possibile verificare l'avvenuta valutazione della necessaria funzionalità della cura termale rispetto alla patologia riscontrata. (Nella specie la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva ritenuto elemento sufficiente per il diritto alla retribuzione una certificazione dalla quale risultava la funzione terapeutica e riabilitativa delle cure termali prescritte ma non anche i processi motivazionali posti alla base del riconoscimento di tali qualità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)