Sez. L, Sentenza n. 11493 del 21/06/2004 (Rv. 573778 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Giudicato esterno - Contenuto - Accertamenti di fatto costituenti il fondamento logico giuridico della decisione - Inclusione - Fattispecie in tema di rendita da inabilità.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE
A norma dell'art. 2909 cod.civ., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato; entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove; costituendo regola del caso concreto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici e pertanto la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio in fatto, e pertanto l'interpretazione datane dal giudice di merito può essere denunciata in cassazione sotto il profilo della violazione di norme di diritto. (Nel caso di specie, a fronte di una sentenza, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla rendita in dipendenza di cancerogenesi professionale, la S.C. ha ritenuto che fosse coperta da giudicato implicito la questione relativa all'avvenuta proposizione di domanda amministrativa volta al riconoscimento della suddetta rendita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 66, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)