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Sez. 2, Sentenza n. 1922 del 15/06/1968 (Rv. 333920 - 01)

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - ATTRIBUZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333920-01

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - ATTRIBUZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art. 720 cod. civ., che, nella ipotesi di immobili non comodamente divisibili, prescrive di comprenderli per intero preferibilmente nella porzione di di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, si limita a porre un criterio di massima, lasciando al giudice la facolta di attribuire l'immobile ad altro coerede quando cio sembri piu consono agli interessi comuni dei condividenti. Tale valutazione costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, se correttamente motivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)