Sez. 2, Sentenza n. 657 del 09/03/1973 (Rv. 362768 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA - COLLOCAZIONE NELLA PORZIONE D'UNO DEGLI EREDI AVENTI DIRITTO ALLA QUOTA MAGGIORE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AD ALTRO COEREDE - DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA - COLLOCAZIONE NELLA PORZIONE D'UNO DEGLI EREDI AVENTI DIRITTO ALLA QUOTA MAGGIORE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AD ALTRO COEREDE - DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art 720 cod civ che, nell'ipotesi di immobili non comodamente divisibili, prescrive di comprenderli per intero preferibilmente nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore si limita a porre un criterio di massima, lasciando al giudice la facolta di attribuire l'immobile ad altro coerede quando cio sembri piu consono agli interessi comuni dei condividenti. Tale valutazione costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se correttamente motivato. (Conf 1922/68, mass n 333920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)