diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3374 del 01/04/1998 (Rv. 514121 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI PROVVISORI - IN GENERE | Provvedimenti relativi all'affidamento dei figli - Modalità di esecuzione - Esecuzione coattiva in via breve - Normale procedura di esecuzione forzata - Alternatività dei rimedi - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza.
Stato
decisa il 1998-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514121-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI PROVVISORI - IN GENERE

I provvedimenti temporanei ed urgenti adottati, a norma dell'art. 708 cod. proc. civ., dal presidente del tribunale in tema di affidamento della prole sono soggetti, in assenza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ovvero alla normale procedura di esecuzione forzata, previa notifica alla controparte del titolo e dell'intimazione ad adempiere. Nella prima ipotesi, giudice competente per l'esecuzione è quello stesso che ha emesso il provvedimento (o quello competente per il merito, se risulti già instaurato il relativo giudizio), mentre, nella seconda ipotesi, è competente il giudice dell'esecuzione, secondo le regole ordinarie, non potendo condurre a diversa soluzione nemmeno il testo dell'art. 669 "duodecies" (come introdotto con la novella del 1990), non direttamente applicabile ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., e, oltretutto, riferibile all'ipotesi in cui il beneficiario del provvedimento cautelare abbia proceduto alla "esecuzione diretta" e non all'ordinaria procedura di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)