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Sez. 1, Sentenza n. 5374 del 07/10/1980 (Rv. 409251 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATURALE AL GENITORE - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO SEZIONE PER I MINORENNI, IN SEDE DI RECLAMO - ESECUZIONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409251-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATURALE AL GENITORE - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO SEZIONE PER I MINORENNI, IN SEDE DI RECLAMO - ESECUZIONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Con riguardo al provvedimento di affidamento del figlio naturale al genitore e per l'inserimento nella famiglia legittima di questi, che la Corte d'appello, Sezione per i minorenni, abbia reso in Sede di reclamo ed a norma dell'art 252 (nuovo testo) cod civ, la Competenza all'esecuzione spetta non al medesimo giudice che lo ha emesso, ne al pretore, in qualita di giudice tutelare, ma al pretore del luogo di residenza del minore, in qualita di giudice della esecuzione degli obblighi di fare o non fare e con le modalita di cui agli artt 612 e segg cod proc civ, atteso che il provvedimento stesso, pur non essendo pronunciato nella Forma della sentenza ed in esito a giudizio contenzioso, integra una statuizione giurisdizionale non interlocutoria o provvisoria, bensi definitiva, nel senso che esaurisce la cognizione nell'ambito dell'istanza che ha attivato il giudice per i minorenni. (V 292/79, mass n 396371; (V 2092/67, mass n 329207; (V 2823/66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 252 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)