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Sez. 3, Sentenza n. 36351 del 19/05/2015 Ud. (dep. 09/09/2015) Rv. 264738 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Dichiarazioni di minori vittime di reati sessuali al perito e al consulente tecnico - Utilizzabilità - Limitazione ai soli fini indicati dall'art. 228, comma terzo, cod. proc. pen. - Utilizzabilità ai fini della prova del fatto in sede di giudizio abbreviato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264738-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE

Le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al perito o al consulente tecnico officiato di un accertamento personologico esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità della persona offesa e la sussistenza degli indici di patito abuso sessuale, ma non possono essere utilizzate, neppure nel giudizio abbreviato, come fonte di prova per la ricostruzione del fatto. (In motivazione, la Corte ha osservato che, nel prevedere l'utilizzabilità di tali dichiarazioni ai soli fini dell'accertamento peritale, l'art. 228, comma terzo, cod. proc. pen. pone un divieto di utilizzabilità per qualsiasi altro fine diverso da quello consentito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 com. 5 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)