Sez. L, Sentenza n. 309 del 20/01/1977 (Rv. 383846 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Al fine della individuazione del giudice territorialmente competente nelle cause di lavoro, la norma dettata dall'art 413 secondo comma cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, va intesa nel senso che, accanto al forum contractus, concorrono, in via alternativa, il foro della Sede dell'azienda e quello della dipendenza alla quale e addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)