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Sez. L, Sentenza n. 11539 del 10/09/2001 (Rv. 549213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Deduzione della violazione dei canoni ermeneutici e di vizio della motivazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

La interpretazione dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato è riservata al giudice del merito, e può essere denunciata in cassazione solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, con l'onere, per il ricorrente, di indicare specificamente il punto ed il modo in cui il giudice si sia discostato dai principi dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., o in quale modo la interpretazione sia obiettivamente carente, contraddittoria o illogica, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)