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Sez. 2, Sentenza n. 1915 del 04/04/1981 (Rv. 412600 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DEL MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA CONVENZIONATO 'ESTERNĂ’ CON UN ENTE DI ASSISTENZA - INCLUSIONE - EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI CON L'AUSILIO DI MACCHINARI E DI PERSONALE AUSILIARIO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412600-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DEL MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA CONVENZIONATO 'ESTERNĂ’ CON UN ENTE DI ASSISTENZA - INCLUSIONE - EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI CON L'AUSILIO DI MACCHINARI E DI PERSONALE AUSILIARIO - ININFLUENZA.*

Poiche l'art 409 n 3 cod proc civ comprende nella sua previsione i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, rientra nella disciplina di tale norma il rapporto di collaborazione del medico libero professionista convenzionato 'esternĂ² con un ente di assistenza, e cio anche se trattasi di prestazioni effettuate con l'ausilio di macchinari e di personale ausiliario (nella specie: analisi mediche), le quali, essendo riferibili in via principale all'attivita e Competenza del professionista, devono ritenersi prevalentemente personali di quest'ultimo. (V 3748/79, mass n 400180; (V 6106/78, mass n 395924).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)