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Sez. 1, Sentenza n. 13540 del 26/02/2026 Cc. (dep. 14/04/2026) Rv. 289744-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Applicazione della disciplina del reato continuato - Rideterminazione della pena - Poteri del giudice dell’esecuzione - Ripristino della pena detentiva già sostituita ex art. 20 bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289744-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

Il giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ridetermini la pena complessiva a seguito del riconoscimento della continuazione non può ripristinare la pena della reclusione già sostituita dal giudice della cognizione ex art. 20 bis cod. pen. (nella specie, la detenzione domiciliare sostitutiva), poiché ciò determinerebbe una immutazione tipologica della pena peggiorativa per il condannato, in violazione delle finalità di "favor" consustanziali all'istituto di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 53, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)