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Sez. 5, Ordinanza n. 28712 del 04/07/2005 Cc. (dep. 29/07/2005) Rv. 232205 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - notifica alla persona offesa | Falso ideologico in atto pubblico - Lesione di diritti soggettivi - Conseguenze in tema di facoltà spettanti, ex art. 408, comma secondo e comma terzo, cod. proc. pen., al titolare di tali diritti.
Stato
decisa il 2005-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232205-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - notifica alla persona offesa

In tema di delitti contro la fede pubblica, nell'ipotesi in cui il reato di falso in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), leda, oltre l'interesse pubblico, anche diritti soggettivi, il titolare di tali diritti è persona offesa dal falso, con la conseguenza che gli spettano, quale denunciante, le facoltà riconosciutegli nel procedimento penale in ordine alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408, commi secondo e terzo, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)