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Sez. 6, Sentenza n. 2319 del 11/06/1996 Cc. (dep. 29/08/1996) Rv. 205892 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Reato di abuso di ufficio - Soggetto privato danneggiato - Legittimazione all'opposizione - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205892-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Nel reato di abuso di ufficio la parte offesa è solo la pubblica amministrazione in quanto titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice è rappresentato dal buon andamento, dall'imparzialità e dalla trasparenza dell'azione dei pubblici ufficiali. Il privato che abbia eventualmente subito un danno ingiusto è semplicemente soggetto danneggiato, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari: lo stesso pertanto non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta del P.M. di archiviazione nei confronti di indagati per il reato di cui sopra.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)